1. di conoscere, mediante accesso gratuito al servizio al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
2. di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
3. di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei
medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e della finalità
su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbiate interesse, l'integrazione
dei dati;
l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al, trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano,
previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento
in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare
gratuitamente tale diritto.
4. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
supportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento
di cui all'articolo 33, comma 3.
5. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
6. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato
può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad
associazioni.
Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione
di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.